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Alle Imprese Artigiane
ed alle Piccole
e Medie Imprese
del Friuli Venezia
Giulia.
Adempimenti obbligatori
previsti dall'applicazione
del D.Lgs n. 626/94
in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro,
per le aziende con
lavoratori dipendenti
ed equiparati. Nomina
dei rappresentanti
dei lavoratori per
la sicurezza.
Si ricorda che
l'art. 18 del D.Lgs
n. 626/94 prevede
che in ogni azienda
sia eletto o designato
il rappresentante
dei lavoratori per
la sicurezza e attribuisce
allo stesso specifici
compiti, diritti
e doveri.
Il rappresentante
dei lavoratori per
la sicurezza può
essere interno o
esterno all'azienda.
Il datore di lavoro,
ai sensi dell'art.
19, è obbligato
a consultare e informare
il rappresentante
dei lavoratori in
merito all'organizzazione
e relativa gestione
della sicurezza
all'interno della
propria azienda.
La mancata applicazione
del sopra citato
obbligo di consultazione
è sanzionata.
A livello regionale,
in applicazione
all'art. 20 del
D.Lgs n. 626/94,
è stato costituito
- con accordo datato
24.11.1999 - l'Organismo
paritetico tra le
Associazioni dei
datori di lavoro
e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori
denominato: Comitato
paritetico regionale
artigianato - C.P.R.A.
A livello provinciale
sono stati costituiti
gli Organismi paritetici
territoriali per
l'artigianato denominati
O.P.T.A. aventi
sede presso le sedi
provinciali/territoriali
dei bacini dell'Ebiart.
Tali Organismi
hanno il compito
di promuovere la
prevenzione e la
sicurezza nei luoghi
di lavoro nonché
sono il primo riferimento
in merito a controversie
sorte sull'applicazione
dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione
dei lavoratori.
Le parti firmatarie
del suddetto accordo
ritengono più
adeguata alla realtà
delle piccole imprese
che non superano
i 15 dipendenti
la scelta del rappresentante
per la sicurezza
esterno cioè
individuato per
più aziende
in ambito provinciale
e per comparto produttivo
e non singolarmente
per ogni azienda.
La presente comunicazione,
mediante l'allegato
questionario, ha
un triplice scopo:
- prendere
atto della scelta
che in ogni azienda
deve essere effettuata,
anche qualora
già compiuta,
in merito al Rappresentante
dei Lavoratori
per la Sicurezza
(interno o esterno
all'azienda);
- mettere nelle
condizioni di
adempiere agli
obblighi relativi
previsti le aziende
che intendono
scegliere il rappresentante
esterno per la
sicurezza;
- realizzare una
banca dati propedeutica
alla gestione
ed organizzazione
della sicurezza
nell'artigianato
e nella piccola
impresa.
Le Associazioni
datoriali della
Confartigianato
e della CNA sono
a disposizione dei
propri associati
per tutte le informazioni
riguardanti la materia
in oggetto.
Le rappresentanze
del CPRA e degli
OPTA presenti sul
territorio regionale
rimangono comunque
a disposizione di
tutte le imprese
per ogni informazione
si rendesse necessaria.
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