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FONTI NORMATIVE E ACCORDI TRA LE PARTI
 
Decreti Legislativi 626/94 e 242/96
Accordo nazionale 03/09/96
Protocollo attuativo per la regione Friuli Venezia Giulia
 
Protocollo attuativo per la regione Friuli Venezia Giulia dell'accordo applicativo 3.9.1996 DEL D.Lgs.vo n. 626/94 così come modificato dal D.Lgs.vo n. 242/96
 
In Udine, il 24 novembre 1999
 
TRA
 
la CONFARTIGIANATO REGIONALE - FEDERAZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, rappresentata dal Presidente Beppino Della Mora, assistito dal Segretario generale Maurizio Lucchetta e dai sigg. Giorgio Moretti, Alfredo Cappellini, Mario Bonon, Rodolfo Moratto e Roberto Gratton;
 
la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole Imprese - C.N.A. REGIONALE del FRIULI-VENEZIA GIULIA, rappresentata dal Presidente Renato Chicco, assistito dal Segretario Roberto Cosolini e dal sig. Alan Bertoli
 
E
 
la C.G.I.L. REGIONALE F.V.G. rappresentata dal Segretario Ruben Colussi;
 
la C.I.S.L. REGIONALE F.V.G. rappresentata dal Segretario Generale Sante Marzotto e da Norberto Urli,
 
la U.I.L. REGIONALE F.V.G. rappresentata dal Segretario Fernando Della Ricca e da Mario Gregoris,
 
è stato stipulato il presente Accordo Attuativo Regionale dell’Accordo Applicativo lnterconfederale del 3 settembre 1996, relativo al Capo V del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626.
 
VISTO
 
l’Accordo lnterconfederale Nazionale sottoscritto in data 3/9/96, applicativo del Capo V del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
 
CONCORDANO, con la sottoscrizione del presente atto, di recepire il contenuto di tale accordo per la sua attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, con le precisazioni e le integrazioni che seguono.
 
Pertanto
 

CONVENGONO
 
1 - di costituire, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, il COMITATO PARITETICO REGIONALE ARTIGIANATO, di seguito denominato “CPRA” (All. 1 - atto di costituzione).
 
  1. Il CPRA ha sede presso l’EBIART, che ne curerà la segreteria tecnica.
  2. L’Organismo regionale è paritetico. E’ composto da 6 membri di cui nr. 3 espressi dalle Associazioni datoriali e nr. 3 espressi dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. I nominativi dovranno essere formalizzati dalle parti alla segreteria tecnica entro la data indicata al punto 1.
  3. La carica dei componenti dei CPRA ha durata triennale.
   
2 - di definire l’ambito territoriale per la costituzione degli ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI ARTIGIANATO, di seguito denominati “OPTA”. Nell’immediato si fa riferimento agli ambiti territoriali già definiti per le sedi di Bacino, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale.
 
  1. Tali Organismi paritetici territoriali sono costituiti entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo (All. 2 - atto di costituzione).
  2. L’Organismo territoriale è composto da 6 membri espressi pariteticamente dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali nelle stesse misure previste per il CPRA. I nominativi dovranno essere formalizzati dalle parti alla segreteria tecnica presso l’EBIART entro la data indicata al punto 2.1. La riunione di insediamento dell’OPTA sarà promossa dal CPRA d’intesa con le parti territoriali. La carica dei componenti dell’OPTA ha durata triennale.
 
3 - di istituire, nell’ambito territoriale definito per gli OPTA, i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RTS), formalizzati dalle OO.SS. firmatarie dell’A.I. del 3/9/96, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni Confederali unitamente alle rispettive Federazioni di categoria.
 
4 - di definire che il funzionamento dell’attività degli organismi di cui sopra verrà garantito dall’EBIART.
Per gli anni 1999 e 2000 l’EBIART assicurerà il funzionamento delle strutture gestionali ed operative del CPRA e dell’OPTA, nonché l’agibilità dei RTS, impegnando risorse tratte dalle riserve del capitolo relativo al Fondo Sostegno al Reddito e gestite in un capitolo di spesa denominato Fondo Sistema Sicurezza nell’Artigianato (F.S.S.A.).
Dall’anno 2001, per il finanziamento dell’attività degli OPTA e del RTS, , il F.S.S.A. sarà alimentato da un versamento a carico delle imprese interessate con le seguenti modalità:
 
  1. Per le imprese fino a 15 dipendenti la quota annua è pari a Lit. 10.000 per ciascun dipendente (compresi gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione), di cui Lit. 8.000 per l’attività del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale e Lit. 2.000 per strutturare e rendere funzionali i rapporti tra RTS e OPTA ed il funzionamento delle
segreterie operative degli OPTA.
  2. Le imprese fino a 15 dipendenti non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato, associate alle Confederazioni firmatarie dell’A.l. 3/9/96, sono tenute al versamento di una quota annua pari a Lit. 30.000 di cui Lit. 10.000 (distribuite come sopra, da versare presso il F.S.S.A.) per la agibilità dei Rappresentanti Territoriali alla Sicurezza ed il funzionamento degli OPTA, e Lit. 20.000 da versare presso il Fondo Sostegno al Reddito.
  3. Ogni impresa è tenuta al versamento entro il 20 dicembre di ogni anno con riferimento al numero dei dipendenti in forza al giorno 30 del precedente mese di novembre .
  4. Le imprese non sono tenute al versamento delle quote relative a lavoranti a domicilio ed ai lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo. Per i lavoratori con contratto part-time il contributo è dovuto in misura intera.
  5. Le imprese che, alla data del versamento, hanno in forza esclusivamente lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, rientrano nell’attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza.
 
Il finanziamento dell’attività del RTS e degli OPTA verrà garantito dal F.S.S.A. in misura tale da assicurare il funzionamento delle strutture gestionali ed operative di ogni singolo Bacino territoriale, sulla base del numero delle imprese con dipendenti desumibili dalla banca dati in possesso dell’EBIART.
 
Il F.S.S.A. si doterà di apposito regolamento per la gestione delle somme.
 
5 - di provvedere al finanziamento delle attività formative, in attuazione del D.Lgs.vo n. 626/94, sia con risorse eventualmente previste dal sistema degli enti, sia attraverso l’individuazione di forme di finanziamento pubblico.
Le parti, sulla base di programmi formativi riferiti ai rappresentanti territoriali alla sicurezza, concordano di finanziarli, sulla base delle esigenze individuate dal CPRA e dagli OPTA, con risorse impegnate a tale scopo dal F.S.S.A.
 
6 - l’accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato e CNA e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell’accordo. Sono pertanto interessate al versamento tutte le imprese, anche non artigiane, associate alle Confederazioni firmatarie del protocollo e rientranti nel numero dei dipendente previsto dalla norma. Per le imprese del settore edile valgono le norme previste dal CCNL e i versamenti a favore dei rappresentante alla sicurezza non vengono effettuati tramite l’Ente Bilaterale.
 
7 - in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
 
8 - Per le imprese di cui al punto 6. dell’A.I. 3/9/96 (imprese con più di 15 dipendenti), in applicazione al comma 6.3, si conviene che le OO.SS. comunichino, con un preavviso di almeno 3 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza all’interno dell’azienda.
 
9 - Le Parti contraenti si incontreranno entro la fine dell’anno 2000 per una verifica dell’applicazione del presente Accordo lnterconfederale.
 
10 - Per quanto non previsto dal presente protocollo si fa riferimento all’A.I. 3/9/96.
 
 
Allegati
 
COMITATO PARITETICO REGIONALE ARTIGIANATO (CPRA)
ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE (OPTA)
REGOLAMENTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI ALLA SICUREZZA COSTITUITI AI SENSI DELL’ A.I. 3/9/96.

 
 
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