| In
Udine, il 24 novembre 1999 |
| |
| TRA |
| |
| la
CONFARTIGIANATO REGIONALE
- FEDERAZIONE FRIULI-VENEZIA
GIULIA, rappresentata dal
Presidente Beppino Della
Mora, assistito dal Segretario
generale Maurizio Lucchetta
e dai sigg. Giorgio Moretti,
Alfredo Cappellini, Mario
Bonon, Rodolfo Moratto e
Roberto Gratton; |
| |
| la
Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e
delle Piccole Imprese -
C.N.A. REGIONALE del FRIULI-VENEZIA
GIULIA, rappresentata dal
Presidente Renato Chicco,
assistito dal Segretario
Roberto Cosolini e dal sig.
Alan Bertoli |
| |
| E |
| |
| la
C.G.I.L. REGIONALE F.V.G.
rappresentata dal Segretario
Ruben Colussi; |
| |
| la
C.I.S.L. REGIONALE F.V.G.
rappresentata dal Segretario
Generale Sante Marzotto
e da Norberto Urli, |
| |
| la
U.I.L. REGIONALE F.V.G.
rappresentata dal Segretario
Fernando Della Ricca e da
Mario Gregoris, |
| |
| è
stato stipulato il presente
Accordo Attuativo Regionale
dell’Accordo Applicativo
lnterconfederale del 3 settembre
1996, relativo al Capo V
del Decreto Legislativo
19 settembre 1994, n.626. |
| |
| VISTO |
| |
| l’Accordo
lnterconfederale Nazionale
sottoscritto in data 3/9/96,
applicativo del Capo V del
Decreto Legislativo 19 settembre
1994, n. 626, |
| |
| CONCORDANO,
con la sottoscrizione del
presente atto, di recepire
il contenuto di tale accordo
per la sua attuazione nel
territorio della Regione
Friuli Venezia Giulia, con
le precisazioni e le integrazioni
che seguono. |
| |
| Pertanto |
| |
CONVENGONO
|
| |
| 1
- di costituire, entro 30
giorni dalla data di sottoscrizione
del presente Accordo, il
COMITATO PARITETICO REGIONALE
ARTIGIANATO, di seguito
denominato “CPRA”
(All. 1 - atto di costituzione).
|
| |
| |
1.
Il CPRA ha sede presso
l’EBIART, che
ne curerà la
segreteria tecnica. |
| |
2.
L’Organismo
regionale è
paritetico. E’
composto da 6 membri
di cui nr. 3 espressi
dalle Associazioni
datoriali e nr. 3
espressi dalle Organizzazioni
sindacali firmatarie
del presente accordo.
I nominativi dovranno
essere formalizzati
dalle parti alla segreteria
tecnica entro la data
indicata al punto
1. |
| |
3.
La carica dei componenti
dei CPRA ha durata
triennale. |
| |
|
|
| 2
- di definire l’ambito
territoriale per la costituzione
degli ORGANISMI PARITETICI
TERRITORIALI ARTIGIANATO,
di seguito denominati “OPTA”.
Nell’immediato si
fa riferimento agli ambiti
territoriali già
definiti per le sedi di
Bacino, ferma restando la
successiva verifica ed armonizzazione
a livello regionale. |
| |
| |
1.
Tali Organismi paritetici
territoriali sono
costituiti entro 60
giorni dalla firma
del presente Accordo
(All. 2 - atto di
costituzione). |
| |
2.
L’Organismo
territoriale è
composto da 6 membri
espressi pariteticamente
dalle Associazioni
Artigiane e dalle
Organizzazioni Sindacali
nelle stesse misure
previste per il CPRA.
I nominativi dovranno
essere formalizzati
dalle parti alla segreteria
tecnica presso l’EBIART
entro la data indicata
al punto 2.1. La riunione
di insediamento dell’OPTA
sarà promossa
dal CPRA d’intesa
con le parti territoriali.
La carica dei componenti
dell’OPTA ha
durata triennale. |
|
| |
| 3
- di istituire, nell’ambito
territoriale definito per
gli OPTA, i Rappresentanti
Territoriali dei Lavoratori
per la Sicurezza (RTS),
formalizzati dalle OO.SS.
firmatarie dell’A.I.
del 3/9/96, intendendosi
per queste ultime le Organizzazioni
Confederali unitamente alle
rispettive Federazioni di
categoria. |
| |
4
- di definire che il funzionamento
dell’attività
degli organismi di cui sopra
verrà garantito dall’EBIART.
Per gli anni 1999 e 2000
l’EBIART assicurerà
il funzionamento delle strutture
gestionali ed operative
del CPRA e dell’OPTA,
nonché l’agibilità
dei RTS, impegnando risorse
tratte dalle riserve del
capitolo relativo al Fondo
Sostegno al Reddito e gestite
in un capitolo di spesa
denominato Fondo Sistema
Sicurezza nell’Artigianato
(F.S.S.A.).
Dall’anno 2001, per
il finanziamento dell’attività
degli OPTA e del RTS, ,
il F.S.S.A. sarà
alimentato da un versamento
a carico delle imprese interessate
con le seguenti modalità: |
| |
| |
1.
Per le imprese fino
a 15 dipendenti la
quota annua è
pari a Lit. 10.000
per ciascun dipendente
(compresi gli apprendisti
ed i lavoratori assunti
con contratto di formazione),
di cui Lit. 8.000
per l’attività
del rappresentante
dei lavoratori alla
sicurezza territoriale
e Lit. 2.000 per strutturare
e rendere funzionali
i rapporti tra RTS
e OPTA ed il funzionamento
delle
segreterie operative
degli OPTA. |
| |
2.
Le imprese fino a
15 dipendenti non
artigiane o operanti
in settori nei quali
non siano stati stipulati
CCNL specifici dell’artigianato,
associate alle Confederazioni
firmatarie dell’A.l.
3/9/96, sono tenute
al versamento di una
quota annua pari a
Lit. 30.000 di cui
Lit. 10.000 (distribuite
come sopra, da versare
presso il F.S.S.A.)
per la agibilità
dei Rappresentanti
Territoriali alla
Sicurezza ed il funzionamento
degli OPTA, e Lit.
20.000 da versare
presso il Fondo Sostegno
al Reddito. |
| |
3.
Ogni impresa è
tenuta al versamento
entro il 20 dicembre
di ogni anno con riferimento
al numero dei dipendenti
in forza al giorno
30 del precedente
mese di novembre . |
| |
4.
Le imprese non sono
tenute al versamento
delle quote relative
a lavoranti a domicilio
ed ai lavoratori assunti
a tempo determinato
in sostituzione di
lavoratori per i quali
è dovuto il
contributo. Per i
lavoratori con contratto
part-time il contributo
è dovuto in
misura intera. |
| |
5.
Le imprese che, alla
data del versamento,
hanno in forza esclusivamente
lavoratori assunti
a tempo determinato
in sostituzione di
lavoratori per i quali
è dovuto il
contributo, rientrano
nell’attività
dei Rappresentanti
Territoriali per la
Sicurezza. |
|
| |
| Il
finanziamento dell’attività
del RTS e degli OPTA verrà
garantito dal F.S.S.A. in
misura tale da assicurare
il funzionamento delle strutture
gestionali ed operative
di ogni singolo Bacino territoriale,
sulla base del numero delle
imprese con dipendenti desumibili
dalla banca dati in possesso
dell’EBIART. |
| |
| Il
F.S.S.A. si doterà
di apposito regolamento
per la gestione delle somme. |
| |
5
- di provvedere al finanziamento
delle attività formative,
in attuazione del D.Lgs.vo
n. 626/94, sia con risorse
eventualmente previste dal
sistema degli enti, sia
attraverso l’individuazione
di forme di finanziamento
pubblico.
Le parti, sulla base di
programmi formativi riferiti
ai rappresentanti territoriali
alla sicurezza, concordano
di finanziarli, sulla base
delle esigenze individuate
dal CPRA e dagli OPTA, con
risorse impegnate a tale
scopo dal F.S.S.A. |
| |
| 6
- l’accordo
si applica nelle aziende
o unità produttive
aderenti a Confartigianato
e CNA e/o che applicano
i contratti sottoscritti
dalle Organizzazioni aderenti
alle parti firmatarie dell’accordo.
Sono pertanto interessate
al versamento tutte le imprese,
anche non artigiane, associate
alle Confederazioni firmatarie
del protocollo e rientranti
nel numero dei dipendente
previsto dalla norma. Per
le imprese del settore edile
valgono le norme previste
dal CCNL e i versamenti
a favore dei rappresentante
alla sicurezza non vengono
effettuati tramite l’Ente
Bilaterale. |
| |
|
7 - in
coerenza con le disposizioni
legislative vigenti, i lavoratori
a domicilio, gli apprendisti
ed i lavoratori assunti
con contratto di formazione
e lavoro non concorrono
alla determinazione del
limite dei 15 dipendenti. |
| |
| 8
- Per le imprese di cui
al punto 6. dell’A.I.
3/9/96 (imprese con più
di 15 dipendenti), in applicazione
al comma 6.3, si conviene
che le OO.SS. comunichino,
con un preavviso di almeno
3 gg., alle OO.AA. costituite
presso gli OPTA, la data
di svolgimento dell’assemblea
aziendale per l’elezione
del Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza all’interno
dell’azienda. |
| |
| 9
- Le Parti contraenti si
incontreranno entro la fine
dell’anno 2000 per
una verifica dell’applicazione
del presente Accordo lnterconfederale. |
| |
| 10
- Per quanto non previsto
dal presente protocollo
si fa riferimento all’A.I.
3/9/96. |