INFORMAZIONE
E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 21 - Informazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro
provvede affinché ciascun
lavoratore riceva
un'adeguata informazione su:
- i rischi per la sicurezza
e la salute connessi all'attività
dell'impresa in generale;
- le misure e le attività
di protezione e prevenzione
adottate;
- i rischi specifici cui è
esposto in relazione all'attività
svolta, le normative di sicurezza
e le disposizioni aziendali
in materia;
- i pericoli connessi all'uso
delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle
schede dei dati di sicurezza
previste dalla normativa vigente
e dalle norme di buona tecnica;
- le procedure che riguardano
il pronto soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione
dei lavoratori;
- il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione
ed il medico competente;
- i nominativi dei lavoratori
incaricati di applicare le
misure di cui agli articoli
12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce
le informazioni di cui al comma
1, lettere a), b), c), anche ai
lavoratori di cui all'art. 1,
comma 3.
Art. 22 - Formazione dei
lavoratori
1. Il datore di lavoro assicura
che ciascun lavoratore, ivi
compresi i lavoratori di cui
all'art. 1, comma 3, riceva
una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di sicurezza
e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto
di lavoro e alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire
in occasione:
- dell'assunzione;
- del trasferimento o cambiamento
di mansioni;
- dell'introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di
nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere
periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero
all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la
sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia
di salute e sicurezza, concernente
la normativa in materia di sicurezza
e salute e i rischi specifici
esistenti nel proprio ambito
di rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate nozioni sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione
dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati
dell'attività di prevenzione
incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori
in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di
pronto soccorso e, comunque,
di gestione dell'emergenza devono
deve essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori
e quella dei loro rappresentanti
di cui al comma 4 deve avvenire,
in collaborazione con gli organismi
paritetici di cui all'art. 20,
durante l'orario di lavoro e
non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della
sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, possono
stabilire i contenuti minimi
della formazione dei lavoratori,
dei rappresentanti per la sicurezza
e dei datori di lavoro di cui
all'art. 10, comma 3, tenendo
anche conto delle dimensioni
e della tipologia delle imprese.
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