Le imprese artigiane aderenti all'Ebiart che intendono ricorrere alla CIG in deroga per tutti o per parte dei dipendenti in organico, devono richiedere un incontro al Bacino territoriale dell’Ebiart utilizzando l’apposito modello fac-simile predisposto dal Bacino stesso
Ricevuta la domanda il Bacino Territoriale convoca l’impresa ed i lavoratori per la stipula dell’accordo, il quale dovrà riportare anche la firma dei lavoratori interessati alla CIG.
L’accordo non potrà essere retroattivo. La data di stipula dovrà essere antecedente o contestuale all’avvio della CIG.
Ciascuna impresa potrà sottoscrivere un numero massimo di otto accordi nell’arco dell’anno 2009, a prescindere dal numero di lavoratori interessati alla sospensione.
L’impresa dovrà:
1.consegnare una copia dell’accordo di sospensione ad ogni lavoratore posto in CIG
2.inviare all’EBIART entro 5 giorni:
a.la domanda di intervento (facsimile scaricabile dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia)
b.copia dell’accordo di CIG sottoscritto dall’impresa e dai lavoratori e dal Bacino territoriale Ebiart
c.modello INPS SR100 in originale e la dichiarazione di disponibilità sottoscritta dal lavoratore posto in CIG e rilasciata all’impresa che la stessa conserverà agli atti.
3.le eventuali variazioni sul programma di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro inizialmente previsto (riprese lavorative a regime normale, richiami dalla CIG anche di un solo giorno) devono essere comunicate dall’impresa alla Direzione Regionale del Lavoro e all’INPS entro 3 giorni. La comunicazione alla Direzione regionale può avvenire utilizzando il numero di fax 040/ 3775130 oppure al numero 040/3775120.
4.nei primi giorni di ogni mese successivo a quello in cui è stata utilizzata la CIG in deroga, l’impresa deve predisporre la compilazione del Modello Inps SR41 (All. 5/CIG) e, debitamente firmato anche dal lavoratore, trasmetterlo all’Ebiart che provvederà a sua volta alla consegna all’ufficio INPS competente.
I lavoratori cassintegrati sospesi dovranno:
entro 3 giorni dall’inizio della cassa integrazione, recarsi presso uno degli enti di formazione aventi titolo e partecipare, pena l’impossibilità ad accedere alle misure di sostegno al reddito, alle misure di politica attiva del lavoro che saranno realizzate al fine di rafforzare le singole competenze nel mercato del lavoro.
Il compito di Ebiart è quello di acquisire la documentazione per tutte le imprese artigiane aderenti al sistema della bilateralità. Sarà quindi cura dell’Ebiart trasmettere alla Direzione Regionale del Lavoro e all’INPS la documentazione così come ricevuta. L’acquisizione avverrà solo a fronte della completezza di tutta la documentazione prevista.
La trasmissione della documentazione da parte dell’Ebiart dovrà aver luogo categoricamente nel limite dei 15 giorni dalla stipula dell’accordo.
Per nuovi accordi o proroghe la procedura è la stessa sin qui descritta.
|