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Sospensione per Crisi Aziendali o Occupazionali
 
 
Possono accedere alle prestazioni previste per le imprese ed i relativi lavoratori dipendenti le aziende che applicano i CCNL sottoscritti per il settore artigiano dalle parti costituenti l’Ente, operanti da più di 12 mesi ed in presenza di regolarità contributiva verso l’Ente Bilaterale (Fondo di Sostegno al Reddito, Fondo Relazioni Sindacali e Fondo Sistema Sicurezza Artigianato).
Fatto salvo del dovuto versamento da parte delle imprese con dipendenti così come previsto dagli Accordi contrattuali interconfederali e categoriali, l’Ente si riserva di verificare la regolarità contributiva perlomeno dell’ultimo quinquennio.
Le imprese sono tenute a contribuire al finanziamento del Fondo di Sostegno al Reddito nella misura ed entro il termine prestabilito, annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente bilaterale e così come pubblicato sul sito www.ebiart.it.
In caso di morosità la regolarizzazione può essere effettuata, senza aggravio di penali, entro il 31 dicembre del relativo esercizio.
Per regolarizzazioni successive le imprese sono tenute a versare, quale importo aggiuntivo al versamento dovuto e non effettuato, le seguenti quote:
 
DIPENDENTI 1 2 3 4 5
  € 7,00 € 13,00 € 20,00 € 27,00 € 34,00
DIPENDENTI 6 7 8 9 10
  € 41,00 € 48,00 € 55,00 € 62,00 € 70,00
 
L’impresa inadempiente (nessun versamento effettuato) non ha diritto all’ottenimento delle prestazioni, ovvero potrà accedere alle provvidenze solo dopo e per gli eventi verificatisi successivamente alla regolarizzazione della propria posizione.
 
L’INTERVENTO A FAVORE DEI LAVORATORI
 

Nell’ambito di un massimo di 90 giornate di calendario per dipendente sospeso per anno solare, l’Ebiart riconosce una integrazione salariale pari al 13 per cento della paga oraria lorda relativa all’ultimo mese rapportata alle ore effettivamente non lavorate.
Le 90 giornate e l’attinente intervento dell’Ente bilaterale può essere fruito anche in forma frazionata e non continuativa.

Hanno diritto al contributo i lavoratori che possono beneficiare dell’indennità ordinaria di disoccupazione, così come definiti dall’articolo 19 del D.L. 29/11/2008 n.° 185:

  1. l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

  2. l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai dipendenti da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

  3. in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.

 
Le Prestazioni Ebiart a Sostegno del Reddito  
 
 
Procedure per le SOSPENSIONI dell’ATTIVITÁ LAVORATIVA PER CRISI CONGIUNTURALE (Pratiche di richiesta di indennità di disoccupazione o di cassa integrazione guadagni in deroga in caso di sospensione dell’attività produttiva per crisi congiunturale)
 

SOSPENSIONE EBIART/DISOCCUPAZIONE INPS

Lavoratori sospesi da aziende artigiane per crisi aziendali o occupazionali con diritto all'indennità di disoccupazione - art. 19, D.L. 185/2008 convertito con modificazioni nella legge 2/2009 e successive modifiche)

 

Le imprese che intendono operare la sospensione di tutti o di parte dei dipendenti in organico, devono richiedere un incontro con la Commissione di Bacino dell’Ebiart competente per territorio, utilizzando l’apposito modello fac-simile predisposto dal Bacino stesso.

Ricevuta la richiesta il Bacino Territoriale convoca l’impresa ed i lavoratori per la stipula dell’accordo di sospensione, accordo che dovrà riportare anche la firma dei lavoratori interessati alla sospensione.

L’impresa dovrà:
1.consegnare una copia dell’accordo di sospensione ad ogni lavoratore sospeso
2.comunicare alla sede territoriale INPS relativa all’ubicazione dell’impresa, entro i primi 3 giorni lavorativi di ogni mese successivo a quello dell’inizio della sospensione, le eventuali giornate di prestazione lavorativa (o eventuali giornate di ferie, permessi, malattia o infortunio) effettuate dai lavoratori nel corso del mese di sospensione utilizzando l’apposito modello fac-simile.
3.comunicare l’eventuale fine anticipata della sospensione all’INPS.

I lavoratori sospesi dovranno:
1.presentare immediatamente (entro 5/8 giorni dall’inizio della sospensione) all’INPS competente in base al domicilio del lavoratore, la domanda di disoccupazione con l’apposito modello INPS SR72 comprensivo della dichiarazione di disponibilità. La domanda potrà essere utilmente inoltrata anche per il tramite di un Patronato.
2.comunicare all’INPS e al Centro per l’Impiego l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

Prima di utilizzare la sospensione con diritto al percepimento dell’indennità di disoccupazione il lavoratore dovrà aver esaurito eventuali permessi e ferie residui maturati l’anno precedente.

 

PROROGA DELL’ACCORDO DI SOSPENSIONE EBIART:
Qualora si manifestasse la necessità di prorogare il periodo di sospensione l’impresa è tenuta:
a)a rispettare la stessa procedura del primo accordo - la data di proroga dovrà essere quella del giorno successivo a quello di scadenza dell’accordo precedente
b)a trasmettere l’accordo di proroga della sospensione all’INPS delle sedi territoriali di domicilio dei lavoratori.

I lavoratori sospesi:
sono esonerati dal presentare all’INPS una nuova domanda di disoccupazione, in quanto sarà valida quella precedentemente presentata.


AL TERMINE DI OGNI PERIODO CONCORDATO DI SOSPENSIONE:
per ottenere a favore dei lavoratori sospesi l’erogazione dell’intervento integrativo Ebiart, le imprese sono tenute ad inoltrare all’Ente Bilaterale, (anche per il tramite degli sportelli Ebiart attivi presso gli uffici delle Organizzazioni Socie costituenti l’Ente) la seguente documentazione:

  • Copia del verbale di verifica finale predisposto dal Bacino territoriale
  • Domanda di intervento con la comunicazione dell’appoggio bancario dell’Impresa - cod. IBAN
  • Scheda informativa per la determinazione del contributo
  • Copia libro unico dei dipendenti sospesi (presenze e cedolini)
  • Eventuali lettere di licenziamento o dimissioni dei lavoratori
  • Ogni altra documentazione eventualmente richiesta dall’Ebiart.

A provvidenze ottenute, inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l’ottenimento dell’intervento e l’erogazione ai lavoratori dipendenti. A detta dichiarazione devono essere allegate le copie delle buste paga dei lavoratori interessati contenenti le provvidenze a questi destinate.

 

SOSPENSIONE CIG IN DEROGA

Lavoratori sospesi da aziende artigiane per crisi aziendali o occupazionali con diritto alla cassa integrazione guadagni in deroga (a fronte dell’esaurimento del periodo di 90 giornate di indennità di disoccupazione o a fronte di riduzione dell’orario giornaliero di lavoro secondo l’intesa istituzionale regionale del 13 maggio 2009 sugli ammortizzatori sociali in deroga, come modificato con accordi del 2 luglio e del 16 settembre 2009)

 

Le imprese artigiane aderenti all'Ebiart che intendono ricorrere alla CIG in deroga per tutti o per parte dei dipendenti in organico, devono richiedere un incontro al Bacino territoriale dell’Ebiart utilizzando l’apposito modello fac-simile predisposto dal Bacino stesso

Ricevuta la domanda il Bacino Territoriale convoca l’impresa ed i lavoratori per la stipula dell’accordo, il quale dovrà riportare anche la firma dei lavoratori interessati alla CIG.

L’accordo non potrà essere retroattivo. La data di stipula dovrà essere antecedente o contestuale all’avvio della CIG.
Ciascuna impresa potrà sottoscrivere un numero massimo di otto accordi nell’arco dell’anno 2009, a prescindere dal numero di lavoratori interessati alla sospensione.

L’impresa dovrà:
1.consegnare una copia dell’accordo di sospensione ad ogni lavoratore posto in CIG
2.inviare all’EBIART entro 5 giorni:
a.la domanda di intervento (facsimile scaricabile dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia)
b.copia dell’accordo di CIG sottoscritto dall’impresa e dai lavoratori e dal Bacino territoriale Ebiart
c.modello INPS SR100 in originale e la dichiarazione di disponibilità sottoscritta dal lavoratore posto in CIG e rilasciata all’impresa che la stessa conserverà agli atti.
3.le eventuali variazioni sul programma di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro inizialmente previsto (riprese lavorative a regime normale, richiami dalla CIG anche di un solo giorno) devono essere comunicate dall’impresa alla Direzione Regionale del Lavoro e all’INPS entro 3 giorni. La comunicazione alla Direzione regionale può avvenire utilizzando il numero di fax 040/ 3775130 oppure al numero 040/3775120.
4.nei primi giorni di ogni mese successivo a quello in cui è stata utilizzata la CIG in deroga, l’impresa deve predisporre la compilazione del Modello Inps SR41 (All. 5/CIG) e, debitamente firmato anche dal lavoratore, trasmetterlo all’Ebiart che provvederà a sua volta alla consegna all’ufficio INPS competente.

I lavoratori cassintegrati sospesi dovranno:
entro 3 giorni dall’inizio della cassa integrazione, recarsi presso uno degli enti di formazione aventi titolo e partecipare, pena l’impossibilità ad accedere alle misure di sostegno al reddito, alle misure di politica attiva del lavoro che saranno realizzate al fine di rafforzare le singole competenze nel mercato del lavoro.

Il compito di Ebiart è quello di acquisire la documentazione per tutte le imprese artigiane aderenti al sistema della bilateralità. Sarà quindi cura dell’Ebiart trasmettere alla Direzione Regionale del Lavoro e all’INPS la documentazione così come ricevuta. L’acquisizione avverrà solo a fronte della completezza di tutta la documentazione prevista.
La trasmissione della documentazione da parte dell’Ebiart dovrà aver luogo categoricamente nel limite dei 15 giorni dalla stipula dell’accordo.

Per nuovi accordi o proroghe la procedura è la stessa sin qui descritta.


 
     
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