CCRL Comparto Legno - 1 ottobre 2008: Trattamento retributivo carenza malattia operai e apprendisti operai.
Il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese del legno, arredamento e mobili del Friuli Venezia Giulia, stipulato il 01/10/2008 tra Confartigianato Imprese, CNA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, all’articolo 9 stabilisce che: “Ad integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL in tema di trattamento economico di malattia, le imprese garantiranno un intervento a favore dei lavoratori atto a superare la cosiddetta “carenza malattia”. La misura di tale integrazione verrà definita con specifico Accordo tra le Parti ecc. ……”
Con relativa nota congiunta è stato espressamente definito che il trattamento verrà anticipato dalle Aziende ed il Fondo di categoria provvederà a riconoscere alle Aziende stesse i costi dell’integrazione al trattamento economico.
Le Parti firmatarie, in data 15 ottobre 2010, hanno definito - in attuazione del su citato articolo del CCRL - le modalità dell’intervento a favore dei lavoratori, che possono essere così, brevemente, riassunte:
- A decorrere dall’1 gennaio 2011 le Imprese sono tenute, a fronte di malattia di durata fino a 7 giorni, a corrispondere all’operaio o apprendista operaio un trattamento economico, per il 3° giorno di assenza (se lavorativo), pari al 100% della retribuzione di fatto;
- il trattamento economico corrisposto verrà rimborsato dal Fondo di categoria alle sole Imprese in regola con i versamenti previsti dalla Bilateralità e dalla Contrattazione regionale (Fondo di categoria);
- il rimborso, comprensivo dei contributi previdenziali ed assistenziali, avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda al Fondo regionale Legno (utilizzando l’apposito modello).
|