L’attuale
sistema contrattuale nel
settore artigiano trae fondamento
dall’Accordo intreconfederale
del 3.08.’92 sottoscritto
da Confartigianato, Cna,
Claai, Casa e Cgil, Cisl
e Uil.
Attualmente tale accordo
è oggetto di confronto
per un suo eventuale adeguamento. |
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L’accordo
in premessa dichiara che:
“Le parti intendono
riaffermare il ruolo, la
funzione rappresentativa
e l'importanza strategica
del comparto artigiano nel
contesto economico-sociale
del Paese, sia per il volume
del valore aggiunto prodotto,
che per la qualità
e la quantità dell'occupazione
assicurata.”
Inoltre sottolinea che “L'attuale
scenario di evoluzione dell'artigianato
richiede un salto di qualità
nello sviluppo del nuovo
sistema di relazioni sindacali
- i cui presupposti sono
contenuti negli Accordi
interconfederali del 21.12.83,
del 27.2.87 e del 21.7.88
- finalizzato a una piena
valorizzazione delle risorse
umane e ad una più
forte partecipazione e responsabilizzazione
dei lavoratori.”
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| Successivamente
l’accordo definisce
gli “elementi fondamentali
della struttura retributiva”
e norma il sistema contrattuale
nel settore prevedendo: |
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| 1.
I PRINCIPI GENERALI a cui
il sistema deve attenersi;
2. Le FINALITA’
E CONTENUTI DEI LIVELLI
DI CONTRATTAZIONE
3. Le PROCEDURE E TEMPI
DI SVOLGIMENTO DEI NEGOZIATI
4. La costituzione degli
ENTI BILATERALI
5. Il SISTEMA DI RAPPRESENTANZA
(confermando l’accordo
del 21.07.’88).
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| Per
quanto riguarda il punto
1, l’accordo prevede: |
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| “In
merito all'articolazione
del sistema contrattuale
artigiano, si conferma la
scelta di consolidare un
sistema certo ed esigibile,
articolato attorno a 2 soggetti
sindacali titolari della
contrattazione, la Confederazione
e la Categoria, e a 2 livelli
di confronto negoziale,
1 centrale e 1 decentrato,
per ciascuno dei 2 soggetti.
La titolarità nei
2 livelli appartiene rispettivamente
alle strutture nazionali
e regionali. Questi momenti
di confronto negoziale tratteranno
le materie proprie di ciascun
livello (come da paragrafo
2.b successivo) secondo
i seguenti principi:
· non ripetitività
allo stesso titolo degli
argomenti già trattati;
· esclusività
di alcune materie per
soggetto e livello;
· possibilità
di delega su alcune materie
ad altri soggetti e livelli.”
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| Per
quanto riguarda il punto
2, oltre a definire finalità
e contenuti dei 2 livelli
nazionali di contrattazione-
quello interconfederale
e quello categoriale-, l’accordo
norma il livello decentrato
interconfederale e il livello
decentrato di categoria: |
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| Livello
decentrato interconfederale |
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| La
titolarità contrattuale
a livello decentrato confederale
spetta alle organizzazioni
confederali regionali. Il
livello decentrato confederale
di contrattazione ha il
compito di applicare gli
accordi confederali nazionali
alle realtà di ciascuna
Regione e di affrontare
problematiche regionali
d’interesse delle
parti su materie di non
esclusiva competenza interconfederale
nazionale. Di tali confronti
sono comunque escluse le
materie proprie dei CCNL. |
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| Su
mandato del livello nazionale
interconfederale il livello
interconfederale regionale
può trattare materie
diverse da quelle proprie.
Si tratterà di materie
rinviate, perché
già affrontate o
direttamente rimesse in
quanto non affrontate a
livello nazionale interconfederale. |
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| Il
livello decentrato interconfederale
può delegare le organizzazioni
interconfederali territoriali,
anche su istanza di queste
ultime, a trattare alcune
materie interconfederali
di particolare rilevanza
locale. |
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| Qualora
i negoziati a livello decentrato
interconfederale individuino
variazioni di oneri diretti
a carico delle imprese,
le parti a tale livello
concorderanno di volta in
volta quando dette variazioni,
per essere esigibili, debbano
essere recepite dai CCRIL. |
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| Ove
a livello di territorio
emergano particolari problemi
di carattere locale non
previsti da accordi regionali
vigenti, la relativa trattativa,
anche su istanza delle strutture
territoriali, sarà
assunta dalle strutture
regionali o delegata alle
strutture territoriali interessate. |
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| Di
norma, ove non diversamente
indicato, gli accordi stipulati
a tale livello hanno durata
illimitata. |
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| Livello
decentrato di categoria |
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| La
titolarità unica
contrattuale al livello
decentrato di categoria
spetta alle organizzazioni
regionali di categoria. |
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| Tale
livello contrattuale ha
il compito di applicare
il CCNL alle realtà
regionali di settore e di
comparto e definire un livello
salariale regionale che
tenga conto della situazione
del sistema artigiano, regionale,
rilevata attraverso alcuni
indicatori convenuti tra
le parti. In presenza di
aree caratterizzate da elevata
concentrazione di imprese
di settore, su esplicita
delega delle strutture regionali,
l'esercizio della titolarità
contrattuale può
essere affidato alle corrispondenti
strutture territoriali,
ferma restando la validità
regionale degli accordi
raggiunti. |
| |
| Ove
a livello di territorio
emergano particolari problemi
di carattere locale non
previsti dal Contratto Regionale
Integrativo vigente, la
relativa trattativa, anche
su istanza delle strutture
territoriali, sarà
assunta dalle strutture
regionali o delegata alle
strutture territoriali interessate. |
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| Qualora
i tempi di avvio dei CCRIL
non siano definiti dai CCNL
di riferimento, le parti
convengono che le trattative
per la realizzazione dei
CCRIL siano comunque avviate
in ogni Regione entro 2
anni dalla decorrenza dei
CCNL. |
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| Le
parti convengono che entro
la fine del 1995 si darà
luogo a una verifica del
sistema contrattuale sopra
stabilito.” |
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| L’attuazione
dell’accordo del ’92,
insieme ai diversi accordi
successivi stipulati dalle
parti, ha permesso la sottoscrizione
anche nella nostra Regione
di diversi accordi interconfederali
e di contratti regionali
di categoria che di seguito
riportiamo. |
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