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IL SISTEMA CONTRATTUALE NELL'ARTIGIANATO
 
L’attuale sistema contrattuale nel settore artigiano trae fondamento dall’Accordo intreconfederale del 3.08.’92 sottoscritto da Confartigianato, Cna, Claai, Casa e Cgil, Cisl e Uil.
Attualmente tale accordo è oggetto di confronto per un suo eventuale adeguamento.
 
L’accordo in premessa dichiara che: “Le parti intendono riaffermare il ruolo, la funzione rappresentativa e l'importanza strategica del comparto artigiano nel contesto economico-sociale del Paese, sia per il volume del valore aggiunto prodotto, che per la qualità e la quantità dell'occupazione assicurata.”
Inoltre sottolinea che “L'attuale scenario di evoluzione dell'artigianato richiede un salto di qualità nello sviluppo del nuovo sistema di relazioni sindacali - i cui presupposti sono contenuti negli Accordi interconfederali del 21.12.83, del 27.2.87 e del 21.7.88 - finalizzato a una piena valorizzazione delle risorse umane e ad una più forte partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori.”
 
Successivamente l’accordo definisce gli “elementi fondamentali della struttura retributiva” e norma il sistema contrattuale nel settore prevedendo:
 
1. I PRINCIPI GENERALI a cui il sistema deve attenersi;

2. Le FINALITA’ E CONTENUTI DEI LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

3. Le PROCEDURE E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI NEGOZIATI

4. La costituzione degli ENTI BILATERALI

5. Il SISTEMA DI RAPPRESENTANZA (confermando l’accordo del 21.07.’88).

 
Per quanto riguarda il punto 1, l’accordo prevede:
 
“In merito all'articolazione del sistema contrattuale artigiano, si conferma la scelta di consolidare un sistema certo ed esigibile, articolato attorno a 2 soggetti sindacali titolari della contrattazione, la Confederazione e la Categoria, e a 2 livelli di confronto negoziale, 1 centrale e 1 decentrato, per ciascuno dei 2 soggetti. La titolarità nei 2 livelli appartiene rispettivamente alle strutture nazionali e regionali. Questi momenti di confronto negoziale tratteranno le materie proprie di ciascun livello (come da paragrafo 2.b successivo) secondo i seguenti principi:

· non ripetitività allo stesso titolo degli argomenti già trattati;
· esclusività di alcune materie per soggetto e livello;
· possibilità di delega su alcune materie ad altri soggetti e livelli.”

 
Per quanto riguarda il punto 2, oltre a definire finalità e contenuti dei 2 livelli nazionali di contrattazione- quello interconfederale e quello categoriale-, l’accordo norma il livello decentrato interconfederale e il livello decentrato di categoria:
 
Livello decentrato interconfederale
 
La titolarità contrattuale a livello decentrato confederale spetta alle organizzazioni confederali regionali. Il livello decentrato confederale di contrattazione ha il compito di applicare gli accordi confederali nazionali alle realtà di ciascuna Regione e di affrontare problematiche regionali d’interesse delle parti su materie di non esclusiva competenza interconfederale nazionale. Di tali confronti sono comunque escluse le materie proprie dei CCNL.
 
Su mandato del livello nazionale interconfederale il livello interconfederale regionale può trattare materie diverse da quelle proprie. Si tratterà di materie rinviate, perché già affrontate o direttamente rimesse in quanto non affrontate a livello nazionale interconfederale.
 
Il livello decentrato interconfederale può delegare le organizzazioni interconfederali territoriali, anche su istanza di queste ultime, a trattare alcune materie interconfederali di particolare rilevanza locale.
 
Qualora i negoziati a livello decentrato interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCRIL.
 
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti da accordi regionali vigenti, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
 
Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.
 
Livello decentrato di categoria
 
La titolarità unica contrattuale al livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
 
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare il CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano, regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti. In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
 
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
 
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni Regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.
 
Le parti convengono che entro la fine del 1995 si darà luogo a una verifica del sistema contrattuale sopra stabilito.”
 
L’attuazione dell’accordo del ’92, insieme ai diversi accordi successivi stipulati dalle parti, ha permesso la sottoscrizione anche nella nostra Regione di diversi accordi interconfederali e di contratti regionali di categoria che di seguito riportiamo.
 
 
Contratto Integrativo Regionale settore Metalmeccanico
   
FONDO INTEGRATIVO ARTIGIANI METALMECCANICI FVG
   
Contratto Integrativo Regionale settore Legno e arredamento
   
FONDO INTEGRATIVO ARTIGIANI LEGNO FVG
   
Contratto Integrativo Regionale settore Escavazione e lapidei
 
 
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