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NUOVA BILATERALITA'
 

>> APPROFONDIMENTI E DOCUMENTAZIONE

La bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell’artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria firmatarie degli accordi medesimi, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all’interno dei contratti collettivi di categoria.

Vedi l’elenco dei CCNL rientranti nel campo di applicazione.

In virtù dell’Accordo regionale per il Friuli Venezia Giulia del 29 luglio 2010, a decorrere dal 01 gennaio 2011  le imprese sono tenute a versare, visto il nuovo meccanismo semplificato di raccolta delle risorse, una quota omnicomprensiva per la nuova bilateralità, pari ad € 125 annui per ogni lavoratore dipendente, compresi i contratti a tempo determinato, gli apprendisti, i contratti di inserimento, i lavoratori in prova, ecc.. Tale contributo sarà frazionato in 12 quote mensili di € 10,42 per ogni lavoratore dipendente in forza, ridotto del 50% per i part-time fino a 20 ore settimanali. Si considerano per intero gli assunti o i licenziati nel corso del mese.

 
Lavoratori subordinati a tempo pieno e part-time
superiori a 20 ore settimanali
€ 125 annui (€ 10,42 mensili)
Lavoratori subordinati part-time
fino a 20 ore settimanali
€ 62,50 annui (€ 5,21 mensili)
 

L’importo annuo, anche alla luce delle recenti novità legislative in materia di ammortizzatori sociali «in deroga», è così composto: 

 
a) Rappresentanza sindacale € 12,50
b) Rappresentanza territoriale sicurezza e   formazione sicurezza € 18,75
c) Ente bilaterale nazionale € 1,25
d) Rappresentanza imprese € 31,25
e) Fondo sostegno al reddito € 61,25 (*)

TOTALE

€ 125,00
 

(*) questo importo è comprensivo dei € 29,00 stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione. 

Il versamento non va effettuato per i rapporti di lavoro non subordinato: i co.co.pro, gli stages/tirocini, ecc. 

Sono escluse dal versamento di cui sopra le imprese del settore delle costruzioni e quelle dell’autotrasporto e spedizione merci.

I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 - sezione INPS, causale contributo “EBNA” - così come riportato nella risoluzione n. 70/E dell’Agenzia delle Entrate.

Il contributo di solidarietà “oneri previdenziali” del 10% (Art. 9 bis L. 01/06/91 n° 166 comma 2°) è dovuto su una quota annua pari a 29,00 euro [(*) importo stabilito dalle normative vigenti per le finalità di sostegno al reddito].

Conseguentemente e viste le modalità di versamento, il contributo che i datori di lavoro devono versare mensilmente tramite il DM10/UniEmens di competenza del mese in cui si è versata la quota di adesione al sistema bilaterale corrisponde al 10% di € 2,42 per lavoratore (0,242 euro).

Per i part-time fino a 20 ore, il contributo di solidarietà è pari ad € 0,121.

In caso di mancata adesione alla bilateralità, le aziende artigiane devono corrispondere mensilmente, ad ogni lavoratore dipendente in forza, un importo forfetario pari a € 25,00 lordi mensili. Tale importo, che deve essere erogato per 13 mensilità, non è assorbibile e rappresenta un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il solo TFR. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dai CCNL. Per gli apprendisti, l’importo va riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
  
Le prestazioni e le assistenze erogate dagli enti bilaterali nazionali e regionali rappresentano, in ogni caso, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale  matura, esclusivamente, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali stessi. 

L’impresa, aderendo all’EBIART ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori nel rispetto dei CCNL vigenti.

Permane, per le imprese artigiane del legno e della meccanica , l'obbligo al versamento ai rispettivi Fondi regionali di categoria derivanti dalla contrattazione collettiva regionale.
Essendo Fondi autonomi e non collegati alla nuova bilateralità rimangono invariate la misura e le modalità di versamento (vedi http://www.ebiart.it/attivitacollaterali/fondi_reg_cat.htm.)

 

 
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