(*) questo importo è comprensivo dei € 29,00 stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione.
Il versamento non va effettuato per i rapporti di lavoro non subordinato: i co.co.pro, gli stages/tirocini, ecc.
Sono escluse dal versamento di cui sopra le imprese del settore delle costruzioni e quelle dell’autotrasporto e spedizione merci.
I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 - sezione INPS, causale contributo “EBNA” - così come riportato nella risoluzione n. 70/E dell’Agenzia delle Entrate.
Il contributo di solidarietà “oneri previdenziali” del 10% (Art. 9 bis L. 01/06/91 n° 166 comma 2°) è dovuto su una quota annua pari a 29,00 euro [(*) importo stabilito dalle normative vigenti per le finalità di sostegno al reddito].
Conseguentemente e viste le modalità di versamento, il contributo che i datori di lavoro devono versare mensilmente tramite il DM10/UniEmens di competenza del mese in cui si è versata la quota di adesione al sistema bilaterale corrisponde al 10% di € 2,42 per lavoratore (0,242 euro).
Per i part-time fino a 20 ore, il contributo di solidarietà è pari ad € 0,121.
In caso di mancata adesione alla bilateralità, le aziende artigiane devono corrispondere mensilmente, ad ogni lavoratore dipendente in forza, un importo forfetario pari a € 25,00 lordi mensili. Tale importo, che deve essere erogato per 13 mensilità, non è assorbibile e rappresenta un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il solo TFR. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dai CCNL. Per gli apprendisti, l’importo va riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Le prestazioni e le assistenze erogate dagli enti bilaterali nazionali e regionali rappresentano, in ogni caso, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali stessi.
L’impresa, aderendo all’EBIART ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori nel rispetto dei CCNL vigenti.
Permane, per le imprese artigiane del legno e della meccanica , l'obbligo al versamento ai rispettivi Fondi regionali di categoria derivanti dalla contrattazione collettiva regionale.
Essendo Fondi autonomi e non collegati alla nuova bilateralità rimangono invariate la misura e le modalità di versamento (vedi http://www.ebiart.it/attivitacollaterali/fondi_reg_cat.htm.)
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