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FONDO SOSTEGNO AL REDDITO
 
 
 
Erogazione provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese
 
SOSPENSIONE CON RICORSO ALLA IDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Per sospensioni riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali si intendono eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato o eventi naturali che comportino mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti e segnatamente:

  1. crisi di mercato, comprovata dall’andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;

  2. mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini ovvero contrazione o cancellazione delle risorse di missioni nel caso delle agenzie di somministrazione di lavoro;

  3. mancanza di materie prime o contrazione di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;

  4. sospensioni o contrazioni della attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;

  5. eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni metereologi che incerte;

  6. ritardi pagamenti oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture verso la pubblica amministrazione.

Sono esclusi i casi di sospensioni programmate e i rapporti di lavoro a tempo parziale verticale per i periodi di sospensione contrattualmente programmati.

RIDUZIONI D'ORARIO

PROCEDURE PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO DI CIG IN DEROGA

 
 
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