PROCEDURA
SOSPENSIONE DEI LAVORATORI PER CRISI AZIENDALI O OCCUPAZIONALI CON RICORSO ALLA INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ED INTERVENTO DELL’ENTE BILATERALE
L’impresa che intende porre in sospensione i propri lavoratori o parte di essi deve richiedere, utilizzando il modulo predisposto dall’EBIART (debitamente compilato), la Convocazione della Commissione bilaterale di Bacino competente per territorio.
L’Accordo deve prevedere un periodo di sospensione massimo di 90 giornate di calendario e contenere la prevista programmazione della sospensione.
Se per i lavoratori dipendenti la durata massima della sospensione non può superare le 90 giornate nell'anno solare, per gli apprendisti le 90 giornate sono fruibili nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato.
NOTA: La misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione erogata dall’INPS è determinata, in percentuale, sulla base della media delle retribuzioni degli ultimi tre mesi, immediatamente precedenti l'inizio del periodo di sospensione.
La quota dell’intervento dell’EBIART è pari ad una integrazione salariale del 13 per cento della paga oraria lorda relativa all’ultimo mese rapportata alle giornate effettivamente non lavorate.
L’Accordo sindacale deve definire, per quanto possibile, l’articolazione della sospensione che, in ogni caso, non potrà riguardare – di norma – la sola giornata di fine settimana (venerdì).
A fronte di una sospensione non continuativa, per le giornate residue, sarà possibile stipulare un (o più) nuovo Accordo. Ogni Accordo, anche continuativo e senza soluzione di continuità della sospensione, richiede l’espletamento della procedura prevista.
Copia dell’Accordo sindacale è consegnata, a cura dell'impresa, ai singoli lavoratori interessati.
L’impresa/il consulente/l’associazione datoriale è tenuta ad inviare alla sede INPS territorialmente competente, entro 20 giorni dalla data di avvio della sospensione così come prevista nell’Accordo sottoscritto, mediante l’apposita procedura telematica:
- la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni;
(crisi di mercato; mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini; mancanza di materie prime o contrazione di attività; sospensioni o contrazioni della attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente; eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, ecc.; pagamenti oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture verso la pubblica amministrazione)
- l'elenco di tutti i lavoratori dipendenti interessati dal provvedimento (dati anagrafici, dati del rapporto di lavoro, dichiarazione di immediata disponibilità, ecc.).
NOTA: www.inps.it - Servizi on-line - Per tipologia di utente – Aziende, consulenti e professionisti – Servizi per Aziende e consulenti (Codice fiscale/PIN) – Invio elenco lavoratori sospesi - Dichiarazione di sospensione dei lavoratori.
L’impresa/il consulente/l’associazione datoriale, tramite l’apposita procedura telematica (Dichiarazioni di sospensione – Acquisizione dichiarazioni) “compila” e ”presenta” - entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della sospensione così come prevista nell’Accordo - direttamente all’INPS le Domande di disoccupazione di ogni singolo lavoratore. Una copia cartacea della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) sarà conservata presso l’impresa.
La pratica va caricata sulla applicazione telematica non prima della data di inizio della sospensione così come prevista dall’Accordo.
Inserita la pratica e dopo la sua protocollazione dal parte dell’INPS (di norma dopo 2/3 giorni) l’impresa/il consulente/l’associazione datoriale scarica il mod. DS/SOSP - COD. SR72 (Domanda di prestazione a tutela del reddito per i lavoratori …) e lo consegna al lavoratore sospeso.
Per le domande presentate oltre tale termine la prestazione decorrerà dalla data di presentazione. Nella stessa domanda è contenuta anche la dichiarazione di immediata disponibilità relativa ad un percorso di riqualificazione professionale, pena la decadenza dal trattamento.
NOTA: La domanda va compilata in ogni sua parte, compresa l’eventuale richiesta dell’Assegno per il nucleo familiare (se, per il periodo di sospensione, non corrisposto dall’impresa), delle detrazioni d’imposta e del codice IBAN del richiedente per l’accredito sul conto corrente. Il lavoratore può, inoltre, sottoscrivere il “Mandato di assistenza e rappresentanza” delegando un Patronato a rappresentarlo ed assisterlo nei confronti dell’INPS.
Sempre attraverso la procedura telematica, entro il giorno 15 del mese successivo l’impresa/il consulente/l’associazione datoriale deve trasmettere all’INPS la comunicazione dell’effettiva sospensione ovvero eventuali riprese dell’attività lavorativa, avvenute durante il periodo di sospensione originariamente previsto.
All’INPS va comunicato anche il non utilizzo della sospensione.
Sempre entro il suddetto termine l’impresa/il consulente/l’associazione datoriale trasmette all’EBIART la “Scheda per la determinazione del contributo”, copia delle buste paga e del Libro Unico del Lavoro (LUL), eventuali lettere di dimissioni e/o licenziamento.
Nel caso in cui, cessato il rapporto di lavoro, non risulti possibile accreditare le provvidenze erogate dall’EBIART a favore del lavoratore presso l’impresa, è necessario far pervenire all’Ente bilaterale i dati fiscali del lavoratore (qualora non rilevabili dalle buste paga).
Utilizzando, nel rapporto con l’INPS, l’apposita procedura telematica non serve più trasmettere copia dell’accordo sindacale al Centro per I’Impiego (CPI) e non serve più predisporre la “Comunicazione prestazione lavorativa in presenza di accordo di sospensione”.
Le domande di prestazione di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali respinte dall’INPS per mancanza dei requisiti previsti dovrebbero essere già state valutate anche ai fini della erogazione della prestazione di disoccupazione con requisiti ridotti. Una volta effettuate, presso l’INPS, le relative verifiche è possibile richiedere, per lo stesso periodo di sospensione, l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIG in deroga).
In virtù della Convenzione INPS – EBIART, il pagamento delle provvidenze spettanti ai lavoratori temporaneamente sospesi può avvenire anche in momenti diversi e tra loro indipendenti. L’EBIART, infatti, erogherà la propria quota integrativa agli aventi diritto a seguito dell’interscambio dei dati relativi al percepimento ovvero alla titolarità a percepire le prestazioni di sostegno del reddito da parte dell’INPS. |