Gli interventi previsti dal Piano di Assistenza Mutualistica entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2011.
A seguito delle novità introdotte dal nuovo sistema della bilateralità e in virtù dell’Accordo regionale dell’11 febbraio u.s. anche le prestazioni mutualistiche registrano significativi cambiamenti.
E’ stato infatti istituito, dal su citato Accordo regionale, uno specifico Fondo per le prestazioni di mutualità, alimentato da una contribuzione a carico delle imprese e che interviene a favore dei titolari, dei soci, dei collaboratori e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane aderenti al sistema bilaterale del Friuli Venezia Giulia.
Il diritto a beneficiare delle prestazioni matura dopo l’iscrizione al Fondo e alla corresponsione del contributo. L’iscrizione avviene contestualmente all’effettuazione del primo versamento periodico e riguarda contestualmente titolari, soci, collaboratori e dipendenti in forza nell’impresa. La quota per ogni aderente è a carico dell’impresa stessa.
Per l’anno in corso, le imprese che intendano aderire al Fondo sono tenute al versamento di una quota pari a Euro 90,00 (novanta) per ciascun iscritto. La quota di adesione è annuale ma frazionata in 3 quote. Conseguentemente, la regolarità contributiva è sottesa al versamento dell’intera quota.
Le rate hanno le seguenti scadenze: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2011. L’Ente provvederà a trasmettere alle imprese una circolare con allegato bollettino di conto corrente postale.
I richiedenti avranno la facoltà di presentare le domande di contributo sino e non oltre il 31 dicembre 2011. Di conseguenza decade il termine - originariamente previsto - dei 90 giorni (dalla data della fattura o del documento di spesa relativo alla prestazione fruita) entro il quale presentare la richiesta di contributo. Le relative prestazioni saranno liquidate entro il primo semestre 2012.
Le richieste di prestazioni mutualistiche presentate dall’1 marzo al 30 giugno 2011 verranno trattate e liquidate nelle forme e nella misura prevista dal precedente Regolamento, in vigore sino al 28 febbraio 2011 e comunque previo accertamento dell’avvenuta contribuzione al nuovo sistema. |