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SICUREZZA: Proroga del termine per l'autocertificazione

04/01/2013

La legge di Stabilità 2013 pubblicata sulla GU del 20 dicembre proroga al 30 giugno la scadenza della autocertificazione della valutazione dei rischi per le aziende fino a 10 addetti.

Proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi per le piccole imprese

Il comma 388 afferma che “è fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge”. Tra questi c’è il termine per le imprese fino a dieci dipendenti che possono autocertificare, in alternativa al documento, l’avvenuta valutazione dei rischi.

Tutto questo in un quadro normativo nel quale è contemplato il decreto interministeriale del 30 novembre 2012, pubblicato sulla G.U. del 6 dicembre successivo, con cui, pur in presenza del D.L. n. 57/2012 che aveva fissato la data per le piccole aziende al 31 dicembre 2012, faceva scattare l’entrata in vigore alla data del 5 febbraio 2013.

Il Decreto prevedeva procedure standardizzate sia per le piccole che per le medie imprese. Sulla scorta del differimento dei termini appena detto (che riguarda soltanto le aziende dimensionate fino a dieci unità), quest’ultime, dal luglio prossimo, dovranno effettuare la valutazione dei rischi seguendo la procedura “standard” (scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro www. lavoro.gov.it, alla partizione “sicurezza nel lavoro”) indicando sia il modello di riferimento che l’aggiornamento, necessari per l’individuazione delle misure prevenzionistiche e protettive e, allo stesso tempo, dovranno ipotizzare la programmazione di tutto ciò che è necessario per il miglioramento della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

Per le medie imprese, invece, (che sono quelle che occupano fino a cinquanta dipendenti) il termine per l’adozione della procedura standardizzata resta fissato al 5 febbraio 2013.

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