D.Lgs. 81/2008  Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
Il portale sulla formazione obbligatoria per i lavoratori

 

L’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 8 del 11.01.2012, ha disciplinato la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e aggiornamento dei lavoratori, dirigenti e preposti ai sensi dell’articolo 37 del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. .

OPRA FVG per le imprese artigiane aderenti al Sistema della Bilateralità ha predisposto una piattaforma web per l’inoltro della richiesta di collaborazione che si accede  tramite il link sotto riportato

 

 Modulo di comunicazione sulla collaborazione alla formazione



 Art.37  d.lgs 81/2008     Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

declina che:

Conferenza Stato Regioni  stabilisce durata e contenuti minimi e modalità della formazione

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

gli Organi Paritetici collaborino alla formazione

12.La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

 

Il RLS/ RLST sia consultato in merito alla organizzazione delle formazione

Art. 50.

(Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;