Regolamento Welfare Bilaterale Non Autosufficienza


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Sostegno alla Persona
Contributo per non autosufficienza - Regolamento


Sono previste due linee di intervento, non cumulabili, con le seguenti caratteristiche e finalità:

1) NON AUTOSUFFICIENZA

Il contributo può essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui coniuge, convivente registrato all’anagrafe (ai sensi della L. 76/2016), nonché figlio/a (discendente di primo grado) – di seguito “congiunto” – ha il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, debitamente certificato da specifica attestazione medico-collegiale.
L’intervento è riconosciuto a fronte di handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 c. 3 L.104/92 o invalidità risultante da certificazione rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia.


2) ASSISTENZA

Il contributo può essere concesso a ciascun dipendente, titolare e socio il cui coniuge, convivente registrato all’anagrafe (ai sensi della L. 76/2016) nonché genitore (familiare ascendente di primo grado) – di seguito “congiunto” –, avendo il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, sia assistito da strutture accreditate e/o autorizzate in Friuli Venezia Giulia ovvero:

  • Assistenza domiciliare – Badante,
  • Centro diurno anziani,
  • Casa-Residenza Anziani (ovvero: Casa Protetta RSA, Comunità Alloggio, Casa di Riposo),
  • Centro socio riabilitativo diurno,
  • Centro socio riabilitativo residenziale.
L’intervento è riconosciuto per quelle situazioni in cui il lavoratore, titolare e socio ha il riconoscimento di handicap di un familiare ai sensi ex art.3 comma 3 L.104/92 o nel caso di certificazione medica rilasciata da INPS o da una struttura sanitaria pubblica del Friuli Venezia Giulia attestate lo stato di invalidità del familiare.


Misura del contributo:

Per ambedue i casi, il contributo economico annuo, rapportato alle mensilità di diritto, è pari a € 800,00 lordi per nucleo familiare.
L’ammissibilità a beneficiare del contributo è subordinata alla presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare che non deve essere superiore a 30.000,00 euro/anno.


Documentazione da produrre:

Copia certificazione di handicap grave in corso di validità rilasciato dall’INPS, ai sensi della Legge 104/92 art. 3 c. 3 e/o della Legge 102/09 art. 20 c.1/2, Copia documentazione anagrafica rilasciata dal Comune attestante la relazione famigliare, Copia modello ISEE in corso di validità.
Per gli interventi di cui al punto 2), oltre alla documentazione attestante la non autosufficienza del familiare, alla Certificazione rilasciata dal Comune attestante la relazione familiare ed il modello ISEE:

Ricevute di rette pagate per almeno 4 mesi nell’anno solare di richiesta intestate al richiedente o al familiare assistito,

Documentazione comprovante che il servizio erogato viene reso da una struttura accreditata e/o autorizzata secondo i requisiti di autorizzazione al funzionamento vigenti in Friuli Venezia Giulia.

Per i casi in cui il familiare sia assistito da Badante devono inoltre essere trasmesse copie delle Buste paga, il cui datore di lavoro sia il richiedente o il familiare assistito, per almeno 4 mesi nell’anno solare di richiesta.
I familiari di qualsiasi grado non sono ammessi al ruolo di badante.



Tempi di presentazione della domanda:

La domanda deve essere presentata esclusivamente in originale cartaceo agli Sportelli EBIART attivi presso le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali o presso l’EBIART a partire dall’1 giugno 2023 e, inderogabilmente, entro il 31 gennaio 2024.


Erogazione del contributo:


I contributi saranno concessi secondo la risultante graduatoria degli aventi diritto, ordinata in base al valore ISEE. In caso di parità di ISEE, si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Per i lavoratori dipendenti l’importo spettante sarà accreditato tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Impresa, che provvederà con la prima busta paga utile a corrisponderlo al lavoratore. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
I contributi saranno erogati da EBIART, indicativamente nel corso del secondo trimestre del 2024, sino ad esaurimento delle risorse economiche annualmente stanziate a tal fine. I familiari (dipendenti, titolari, soci di aziende aderenti al sistema della bilateralità artigiana/EBIART) non posso richiedere il contributo per lo stesso congiunto, anche se dipendenti o titolari di aziende diverse.
Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Per i titolari e soci, la relativa “Certificazione Unica” (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell’anno successivo al pagamento).
Per EBIART il contributo è cumulabile con altri incentivi e contributi, sia di natura pubblica che privata.


A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI

EBIART – largo dei Cappuccini 1/c 33100 Udine

e‐mail: info@ebiart.it, phone: 0432 299 938, receipt: 0432 299 954